ECM
Cosa sapere sulla formazione continua ECM per le professioni sanitarie:
OBBLIGO FORMATIVO ECM: DESTINATARI
Chi è destinatario dell’obbligo ECM?
Tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente sono destinatari dell’obbligo ECM.
Come da Legge 3/2018, art. 4, gli Ordini delle professioni sanitarie sono:
• medici-chirurghi e odontoiatri
• veterinari
• farmacisti
• biologi
• fisici
• chimici
• professioni infermieristiche
• professione di ostetrica
• tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.
Per le professioni il cui esercizio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.
CREDITI: QUANTI E COME ACQUISIRLI
Quanti crediti si devono acquisire?
L’obbligo formativo è triennale e viene stabilito con deliberazione della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC).
Per il triennio 2023-2023 è stato definito un debito formativo di 150 crediti, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Quali vincoli ci sono nell’acquisizione dei crediti per il triennio 2023-2025?
• 40% partecipazione come discente ad eventi formativi organizzati dai provider accreditati
• 60% attività di docenza e attività di formazione individuale per eventi formativi accreditati ECM (incluso il 20% di autoformazione)
• Max un terzo del proprio obbligo formativo mediante reclutamento triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. MAX 50 crediti/evento
Come si acquisiscono i crediti in caso di docenza in eventi accreditati ECM?
Per l’attività di docenza in eventi accreditati ECM è previsto 1 credito ogni mezz’ora di docenza. Nel caso in cui un docente nello stesso anno solare partecipi a più edizioni dello stesso evento con il ruolo di docente (docente/tutor/relatore) o nel ruolo di discente, ai fini della certificazione può acquisire i crediti per entrambi i ruoli per una sola volta per ciascun ruolo.
Che cosa si intende per attività di formazione individuale?
Le attività di formazione individuale comprendono tutte le attività formative non erogate da provider.
Tali attività possono consistere in:
• attività di ricerca scientifica:
• pubblicazioni scientifiche
• sperimentazioni cliniche
• tutoraggio individuale
• attività di formazione individuale all’estero
• attività di autoformazione
Che cosa si intende per attività di ricerca scientifica e come funziona l’assegnazione di crediti?
Ai fini del riconoscimento dei crediti ECM sono ammesse due tipologie di attività di ricerca scientifica.
Pubblicazioni scientifiche I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science/Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione.
Sperimentazioni cliniche I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell’impegno previsto e della rilevanza dell’esito.
Come funziona l’assegnazione di crediti per attività di tutoraggio individuale?
I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
Che cosa si intende per attività di formazione individuale all’estero e come funziona l’assegnazione di crediti?
Le attività formative svolte all’estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento diretto e personale delle esperienze straniere, che stimoli un’effettiva e adeguata comparazione interculturale.
Che cosa si intende per attività di autoformazione e come funziona l’assegnazione di crediti?
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. Rimane ferma la facoltà di Federazioni e Ordini di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Il numero di crediti ecm viene valutato, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista.
CREDITI: RIDUZIONI, ESONERI, ESENZIONI
Come vengono calcolate le riduzioni per il triennio 2023-2025?
La riduzione dell’obbligo formativo stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua viene applicata secondo le seguenti modalità:
a. 30 crediti in meno per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150
b. 15 crediti in meno per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120
c. 15 crediti in meno per i professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio Dossier formativo individuale
d. 10 crediti in meno per i professionisti sanitari che costruiranno un Dossier individuale ovvero saranno parte di un Dossier formativo di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo o nel secondo anno del triennio
Le riduzioni di cui ai punti a) o b) sono cumulabili con quelle dei punti c) e d).
In quali situazioni si può ottenere un esonero?
L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale durante la frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari (l’esonero non attribuisce crediti). Il professionista può farne richiesta utilizzando lo specifico modulo (Allegato IX), da trasmettere – previa iscrizione – attraverso il portale del CoGeAPS.
La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di 1/3 per ciascun anno di frequenza ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero:
• laurea triennale laurea specialistica laurea magistrale corsi di specializzazione dottorato di ricerca master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU
• corso di formazione specifica in medicina generale
• corso di specializzazione in psicoterapia per medici e psicologi
• corso di formazione manageriale
• corso per direttori generali (ai sensi del DLgs 171/2016)
• corsi per il rilascio dell’attestato di micologo
• corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti” Eventuali altri corsi universitari – sempre nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno – danno luogo a una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.
In quali situazioni si può ottenere l’esenzione?
L’esenzione è una riduzione dell’obbligo formativo in determinati casi di sospensione dell’attività professionale, incompatibili con una regolare fruizione dell’offerta formativa. È un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario, che deve farne richiesta utilizzando lo specifico modulo (Allegato X) e trasmetterlo – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS. È possibile chiedere l’esenzione dall’obbligo formativo triennale nei seguenti casi, attestati o autocertificati:
• congedo maternità e paternità
• congedo parentale e congedo per malattia del figlio
• congedo per adozione e affidamento preadottivo
• aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale
• congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap • aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
• permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
• assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
• richiamo alle armi come previsto dal DLgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
• partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana
• aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale
• aspettativa per cariche pubbliche elettive
• aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza
• professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero
• congedo straordinario per assistenza familiari disabili (Legge 104/1992)
• professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale
Come e da chi vengono valutate le istanze di esonero ed esenzione?
Gli Ordini sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal Manuale. Le istanze devono essere presentate dai professionisti sanitari secondo i modelli riportati nel Manuale e devono essere trasmesse – previa iscrizione – tramite il portale del CoGeAPS. La Commissione nazionale per la formazione continua è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal Manuale. Le istanze devono essere presentate dai professionisti sanitari utilizzando il modello in Allegato XI del Manuale.
INFORMAZIONI SUL PROPRIO DEBITO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Come può il professionista conoscere il proprio debito formativo e la propria situazione?
Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del CoGeAPS, i crediti maturati ed il proprio debito formativo complessivo.
Chi certifica i crediti?
Come fa il professionista a sapere se è certificabile?
Il rilascio della certificazione compete agli ordini. Per questa attività gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal GOGEAPS. Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS e, al termine del triennio formativo di riferimento l’eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del relativo triennio.
RECUPERO DI CREDITI NON ACQUISITI, MANCATA O INESATTA TRASCRIZIONE DI CREDITI
Si possono recuperare crediti non acquisiti?
– I professionisti sanitari che nel triennio 2020-2022 non hanno soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2023-2025.
– I crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2017-2019.
– Il professionista sanitario attraverso il portale COGEAPS, può procedere autonomamente allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti.
Come può il professionista a tutelarsi nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell’evento da parte del provider?
– Deve rivolgersi al provider per verificare lo stato dell’invio del rapporto.
– Qualora il provider non ottemperi all’invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, può richiedere l’inserimento manuale dei propri crediti al COGEAPS.
DOSSIER FORMATIVO
Cos’è il Dossier formativo?
Il Dossier formativo costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo, alla luce del proprio profilo professionale e della propria posizione, sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza.
Il Dossier formativo può essere:
• individuale: viene costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del CoGeAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale.
I singoli professionisti possono procedere ad attivare il Dossier formativo individuale tenendo a riferimento anche l’offerta formativa aziendale
• di gruppo: è l’espressione della coerenza dell’offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali
Come si attiva il Dossier formativo individuale?
Il Dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale.
Il professionista sanitario può attivare il Dossier formativo individuale facendo riferimento anche all’offerta formativa aziendale.
Per l’attivazione, il professionista deve accedere alla propria scheda sul portale del CoGeAPS e selezionare Dossier formativo individuale.
La compilazione del Dossier formativo individuale è facoltativa; la sua compilazione, tuttavia, dà diritto a un bonus di crediti nel debito formativo del triennio corrente e a una riduzione di 20 crediti nel debito formativo del triennio formativo successivo.
Quali sono i requisiti per la compilazione del Dossier formativo individuale?
Il Dossier formativo individuale deve rispettare alcuni requisiti:
• viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del CoGeAPS
• deve essere coerente con la professione esercitata dal professionista sanitario che lo attiva
• deve essere costruito programmando la formazione in base agli obiettivi contenuti nelle tre aree di riferimento previste:
• obiettivi formativi tecnico-professionali
• obiettivi formativi di processo
obiettivi formativi di sistema
• relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento, deve esserci coerenza pari ad almeno il 70% fra il Dossier formativo programmato e quello effettivamente realizzato Si rammenta che le percentuali di realizzazione di più Dossier da parte dello stesso professionista non sono cumulabili; per ottenere il bonus nel credito formativo è quindi necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un Dossier formativo.
Come si attiva il Dossier formativo di gruppo?
Per l’attivazione, il professionista deve accedere alla propria scheda sul portale del CoGeAPS e selezionare Dossier formativo di gruppo; questa deve tuttavia essere preliminarmente attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati (di cui alla Delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva Delibera del 14 dicembre 2017, all’art. 3, lettera B).
La compilazione del Dossier formativo di gruppo sul portale del CoGeAPS è facoltativa.
Quali vantaggi in termini di crediti comporta la compilazione del Dossier formativo sul portale CoGeAPS?
È prevista una riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista nella misura di 30 crediti formativi, di cui:
• 10 assegnati nel triennio 2023-2025 se il professionista ha costruito un Dossier individuale o è parte di un Dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio
• gli ulteriori crediti di bonus vengono assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il Dossier, a condizione che il Dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei requisiti previsti Il bonus previsto per la realizzazione del Dossier formativo, sia individuale sia di gruppo, è unico; non è duplicabile per ogni Dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.
Nel caso di esonero o esenzione per l’intero triennio, il Dossier formativo viene considerato come non soddisfatto.